In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile – anche per effetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione – il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento con cui la Corte d’appello delibera, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sulla richiesta del P.M. di sospensione dell’esecutività del decreto di revoca del sequestro. (Fattispecie in cui la Corte d’appello aveva rigettato la richiesta di sospensione formulata dal P.M.).
Corte di Cassazione, Sezione 6 penale – Sentenza 28 luglio 2015, n. 33235
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