Vai al contenuto principale
Giurisprudenza Diritto Penale Europeo
11 Novembre 2024 2 min lettura

PRESUNZIONE DI INNOCENZA – RIPARAZIONE ERRORE GIUDIZIARIO – DECISIONE EXTRA PENALE NON FONDATA SU AFFERMAZIONE RESPONSABILITA’ – VIOLAZIONE – INSUSSISTENZA

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, sentenza 11 giugno 2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito

Ritenuti responsabili di gravi delitti, i due ricorrenti sono condannati a una lunga pena detentiva. Dopo aver scontato diversi anni di reclusione, le rispettive condanne vengono annullate, in forza della scoperta di nuove prove che facevano sorgere fondati dubbi intorno alla colpevolezza di entrambi (§ 23-25). I ricorrenti avviano, così, il procedimento volto a ottenere il ristoro dei danni patiti per l’ingiusta condanna. L’autorità amministrativa chiamata a decidere respinge, però, le loro richieste, ritenendo le nuove prove incapaci di dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la mancata commissione del fatto da parte degli imputati (§ 26). Il diniego viene considerato legittimo in sede giurisdizionale, perché fondato sulla normativa nazionale (§ 27-48). A tal punto, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 6 comma 2, in quanto il rigetto della richiesta di riparazione rifletterebbe l’opinione che gli stessi siano colpevoli dei reati ascrittogli (§ 99). Richiamando i principi espressi nella pronuncia C. edu, grande camera, sent. 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, la Corte europea rammenta, anzitutto, che la presunzione d’innocenza non opera solo nei procedimenti relativi alle determinazioni di un’accusa penale, ma assume rilievo anche nei successivi giudizi extrapenali, impedendo alle autorità di considerare l’interessato responsabile del reato in precedenza contestatogli. Ciò, naturalmente, a patto che il procedimento penale si sia concluso con l’assoluzione o comunque senza una condanna e che sussista un nesso fra le statuizioni del giudice penale e quelle da adottare aliunde. Nel caso di specie, è pacifico che la presunzione d’innocenza trovi applicazione, posto che la domanda di riparazione dell’errore giudiziario, presentata dai ricorrenti, trae origine dall’annullamento della loro condanna penale (§ 128-129). Secondo la Corte europea, tuttavia, l’art. 6 comma 2 Cedu non risulta violato, in quanto l’autorità amministrativa, nel rigettare la richiesta di ristoro, si è limitata ad addurre l’esistenza di ragionevoli dubbi intorno alla mancata commissione del reato, senza spingersi ad affermare la colpevolezza dei ricorrenti (§ 180-183).