CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA NR. 31263 DEL 16.07.2014
Ai fini dell’accoglimento, in esito al giudizio, della richiesta di revisione con revoca della sentenza di condanna a norma dell’articolo 637 cod. proc. pen. e’ necessario che il giudice della revisione, oltrepassando la mera constatazione del contrasto di giudicati, proceda ad un rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna impugnata, raffrontandolo con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto. Al termine di tale operazione valutativa propria del giudizio di cognizione, il giudice della revisione potra’ pervenire ad opposte conclusioni: ritenere che, nonostante la novita’ della sopravvenuta sentenza irrevocabile contrastante, il compendio probatorio posto a fondamento della sentenza di condanna impugnata conservi la valenza necessaria per l’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato al di la’ di ogni ragionevole dubbio ai sensi dell’articolo 533 cod. proc. pen., con conseguente rigetto della richiesta di revisione; ovvero ritenere che, sulla base della diversa realta’ fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si e’ basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso, risultando mancante, insufficiente o contraddittorio ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2 con conseguente accoglimento della richiesta di revisione e revoca della sentenza di condanna.
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