Corte di Cassazione, sez. V penale, Sentenza del
09 dicembre 2008, n. 4225 –
Ai fini della revisione della sentenza di patteggiamento, la sentenza di assoluzione dei coimputati, pronunciata in un separato procedimento, non può essere considerata di per sé “nuova prova”, come tale rilevante, a norma dell’art. 630, comma primo, lett. c), considerato che ciò che è emendabile è l’errore di fatto e non la diversa valutazione del fatto, sicchè è inammissibile l’istanza di revisione fondata sulla circostanza che lo stesso quadro probatorio sia diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti. (La Corte ha posto in rilievo che l’inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., non deve essere intesa in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze).
Dichiara inammissibile, App. Brescia, 1 febbraio 2008
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