Progetto InnocentI

REVISIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA – ERRORE DI DIRITTO – ESCLUSIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

L’istituto della revisione, prevalente sul principio del giudicato, si fonda sulla necessita’ di correggere l’errore giudiziario basato su elementi di fatto; invece l’errore di diritto e’ emendabile solo all’interno del procedimento che si e’ concluso con la sentenza della quale si chiede la revisione (Cass. pen., Sez. 3, n. 2562 del 10/06/1996, Rv. 206044).

L’articolo 630 c.p.p. , lettera a, non si riferisce a un’inconciliabilita’ di natura logica tra due decisioni ma all’accertamento dei fatti posti a fondamento della sentenza che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile. Mentre la differenza di valutazioni e’ connaturata all’attivita’ giurisdizionale che trova il suo momento conclusivo in un apprezzamento -logicamente motivato ma discrezionale – sul materiale probatorio acquisito al processo, l’ordinamento non consente che i fatti, il cui accertamento costituisce la premessa del giudizio, siano ritenuti esistenti da un giudice e inesistenti da un altro giudice: la realta’ fattuale posta a fondamento delle decisioni giudiziarie deve essere incontrovertibile, la sua valutazione puo’ invece essere diversa.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SESTA PENALE, SENTENZA NR. 1588 DEL 24.11.2015/29.01.2016

 

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