Progetto InnocentI

REVISIONE SENTENZA PATTEGGIAMENTO – PROVA NUOVA VALUTATA NEL QUADRO DELL’ART. 129 C.P.P. – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE’- INAMMISSIBILITA’

E’ inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento alla disciplina normativa in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, per violazione degli artt. 27 e 111 Cost., nell’interpretazione che impone di valutare le prove nuove allegate a sostegno della richiesta secondo il parametro di giudizio espresso dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., atteso che il consenso a definire il processo con il rito alternativo di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. implica l’accettazione integrale del relativo statuto; il quale, anche per la fase di revisione, richiede l’adozione di una regola di giudizio coerente con la struttura di una sentenza resa allo stato degli atti, caratterizzata dalla rinuncia all’assunzione della prova in contraddittorio.

scarica pdf12096_03_2021 _no-index (728 Kb)

Torna in alto