Non costituisce prova nuova, ai sensi dell’art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p. , quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza. (Fattispecie relativa a domanda di revisione fondata anche su nuovi studi di tipo epidemiologico sul nesso di causalità tra l’esposizione all’amianto e l’insorgenza di carcinoma polmonare)