Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza nr. 22425 del 4.6.2026
In tema di revisione per contrasto di giudicati, l’art. 630, comma 1, lett.a) cod. proc. pen. non prevede la possibilità di
rivalutare lo stesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna
attraverso la difforme interpretazione di una norma processuale relativa alla
utilizzabilità di una determinata fonte di prova operata in una sentenza di
assoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altro procedimento/ o dello
stesso imputato sempre nell’ambito di un diverso procedimento svolto con rito
diverso.