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Giurisprudenza Revisione Penale
3 Giugno 2021 1 min lettura

REVISIONE SENTENZA PATTEGGIAMENTO – PROVA NUOVA VALUTATA NEL QUADRO DELL’ART. 129 C.P.P. – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE’- INAMMISSIBILITA’

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza nr. 36904 del 06.09.2023

E’ inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento alla disciplina normativa in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, per violazione degli artt. 27 e 111 Cost., nell’interpretazione che impone di valutare le prove nuove allegate a sostegno della richiesta secondo il parametro di giudizio espresso dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., atteso che il consenso a definire il processo con il rito alternativo di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. implica l’accettazione integrale del relativo statuto; il quale, anche per la fase di revisione, richiede l’adozione di una regola di giudizio coerente con la struttura di una sentenza resa allo stato degli atti, caratterizzata dalla rinuncia all’assunzione della prova in contraddittorio.