Corte di Cassazione, sezione oprima penale, sentenza del 26.10.2010 –
E’ acquisito nella giurisprudenza della Corte di legittimità, che l’impugnazione avverso la pronuncia emessa dal Tribunale ai sensi del cit. art. 7 – su istanza di revoca della disposta confisca di prevenzione – debba essere necessariamente esperita non già con ricorso per cassazione, ma con il rimedio del ricorso alla Corte d’appello, solo in esito a questo giudizio essendo poi azionabile il ricorso per cassazione, secondo il sistema delineato dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4.- In tal senso, invero, milita l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che occorre qui richiamare e ribadire (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 21374 in data 21.05.2008, Rv. 240097, Di Meo; Cass. Pen. Sez. 6, n. 9858 in data 23.10.2008, Rv. 243055, Nania; Cass. Pen. Sez. 5, n. 26996 in data 26.05.2009, Rv. 244484, Morabito; ecc.). Tanto ritenuto, va dunque deciso in conformità a tale insegnamento, in concreta applicazione del principio di conservazione dell’impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, con trasmissione conseguente degli atti alla Corte territoriale.
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