CORTE DI CASSAZIONE,SEZIONE SESTA PENALE, SENTENZA NR. 53126 DEL 19 DICEMBRE 2014.
L’unica contestazione utile a legittimare il ricorso in cassazione, in materia di misure di prevenzione, è quella della assenza di motivazione (perche’ graficamente insussistente o solo apparentemente presente) sui profili di novita’ fattuale sottesi all’elaborato tecnico di parte allegato, non acquisiti nel procedimento originario e destinati a rivisitare l’intero portato della valutazione gia’ operata caduta su tale elemento essenziale del giudizio (la riferibilita’ sostanziale dei beni oggetto di ablazione al proposto piuttosto che alla terza interessata).
Nel caso di specie la corte non ha rinvenuto in alcun modo nel gravame che, per contro, senza contrastare l’affermazione in forza alla quale i dati riletti nella consulenza allegata finiscono per coincidere con quelli gia’ presenti e vagliati nel precedente giudizio, lega incoerentemente il requisito della novita’ alla assenza, in quella pregressa sede processuale, di un elaborato tecnico di tal fatta, disposto d’ufficio in forma di perizia o acquisito su iniziativa delle parti interessate: evenienza, questa, frutto delle scelte operate nella precedente occasione processuale, che andavano, se del caso, contrastate attraverso gli ordinari rimedi impugnatori previsti dal rito e che giammai puo’ oggi legittimare il presupposto di indefettibile novita’ utile a fondare la revisione della decisione, coperta dal giudicato, caduta sulla confisca, sulla base di diverse valutazioni comunque attinenti il medesimo perimetro fattuale di riferimento.
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