Il mutamento della giurisprudenza di legittimità sulla identificazione dei requisiti di legge non legittima la proposizione della domanda di revocazione della confisca ormai irrevocabile. Lo strumento revocatorio disciplinato dal previgente art. 7 L. 1423/56 si muove sulla stessa falsariga dell’istituto di cui all’art. 28 decreto legislativo 159/2011, ovvero all’emersione di una prova nuova successivamente all’emissione del provvedimento di confisca divenuto irrevocabile.