In sede di legittimità, il controllo inerente all’esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost ; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l’apparato giustificativo costituisce l’essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272608 ).
Nel caso di specie, è stato annullato il decreto di inammissibilità della domanda di revocazione della Corte di Appello di Brescia per aver omesso di verificare la denunciata violazione del principio di legalità correlato alla circostanza che la pericolosità sociale si sarebbe manifestata in un periodo in cui l’ordinamento, per il succedersi di leggi, non consentiva la confisca con riguardo ai c.d. pericolosi generici, alla luce dei principi affermati in sede convenzionale ( sentenza De Tommaso c/ Italia) quanto alla necessità della “determinatezza” del precetto legale e della “prevedibilità” delle conseguenze personali e patrimoniali.