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Giurisprudenza Diritto Penale Europeo
12 Aprile 2020 2 min lettura

RIPARAZIONE ERRORE GIUDIZIARIO – RIGETTO – VIOLAZIONE DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA – INSUSSISTENZA

La ricorrente viene condannata dalla giuria per l’omicidio colposo del proprio neonato; le consulenze degli esperti concordano che la morte sia stata provocata dallo scuotimento dell’infante, come si evince dalle tre tipologie di lesioni accertate sul cadavere. Dopo qualche anno, la ricorrente presenta un’impugnazione straordinaria alla corte d’appello finalizzata a ottenere l’annullamento della condanna, poiché nuove ipotesi scientifiche supportano la tesi che la triade di lesioni riscontrate sulla vittima possono essere attribuite anche a cause diverse dalla cosiddetta “sindrome da scuotimento”. Dopo aver raccolto il contributo di vari esperti, la corte d’appello annulla la condanna, ritenendo che la stessa non potesse “dirsi sicura”. A questo punto, la ricorrente chiede al giudice civile d’essere risarcita per la detenzione sopportata, ma la sua richiesta non ha successo. Di qui, la madre lamenta la violazione della presunzione d’innocenza. La Corte europea, però, nega l’inosservanza dell’art. 6 comma 2 Cedu. Nell’escludere l’indennizzo per l’errore giudiziario, si osserva, l’autorità inglese si è richiamata alle conclusioni raggiunte dalla corte d’appello che, dal canto suo, si è limitata a dichiarare la condanna della ricorrente “insicura”, senza rivalutarne l’innocenza o la colpevolezza. Non solo: nelle proprie determinazioni, il giudice civile non ha mai suggerito l’idea che la corte d’appello si fosse sbagliata nell’apprezzare il rinnovato quadro probatorio.