CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA PENALE, SENTENZA DEL 27.06.2013.
L’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità della revisione proposta nell’interesse del condannato è censurabile laddove ha omesso ogni considerazione sul significato probatorio della personalità della persona offesa, in passato protagonista di numerose denunce relative a presune attenzioni sessuali.
( La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria con cui era stata dichiarata l’inammissibilità della revisione, e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per l’ulteriore corso).
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