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2 Aprile 2026 7 min lettura

La proposta del Governo Norvegese di introdurre uno strumento di “confisca indipendente”, senza condanna, è al centro del dibattito politico-accademico del paese, e non solo.

La proposta del Governo Norvegese di introdurre uno strumento di  “confisca indipendente”, senza condanna, è al centro del dibattito politico-accademico del paese, e non solo.

L’introduzione della Selvstendig inndragning ha scatenato un vero e proprio terremoto nel panorama giuridico norvegese, scontrandosi con una fortissima resistenza da parte dei difensori penali. Secondo il Governo norvegese, con questo disegno di legge tale sistema mira a rendere più efficace l’istituto della confisca e a garantire un accesso più ampio rispetto a quello attualmente consentito per la confisca di beni derivanti da attività criminali. Inoltre, vengono proposte alcune modifiche minori alle altre norme di confisca previste dal Codice Penale.
Il sistema di confisca indipendente proposto presenta caratteristiche di diritto civile e ha una funzione puramente riparativa. L’obiettivo è quello di agevolare la restituzione alla società dei beni che rappresentano proventi di attività criminali, impedendo così a chiunque di trarre profitto da tali attività.

Il sistema ha caratteristiche di diritto civile ed è concepito per avere una funzione puramente riparativa. Il suo scopo è quello di agevolare la restituzione alla società dei beni che rappresentano proventi di reato, impedendo così a chiunque di trarre profitto da attività criminali.
La proposta prevede una nuova facoltà di confisca nell’articolo 68 del Codice penale, che consente l’accesso generale alla confisca dei beni che con ogni probabilità derivano da attività criminali. La nuova facoltà si differenzia dalla norma principale del Codice penale in materia di confisca dei beni, in particolare per lo standard probatorio inferiore e per il fatto che non è necessario collegare l’obbligo di confisca a uno specifico reato. A differenza delle attuali norme sulla confisca estesa, la facoltà proposta non richiede nemmeno che il proprietario sia stato condannato per un reato. La possibilità di procedere a una confisca autonoma dipende esclusivamente dalla dimostrazione che il bene derivi da un reato, ovvero che il bene costituisca un valore economico che rappresenta proventi di attività criminali. Secondo la proposta, la confisca non dovrà essere effettuata nella misura in cui costituisca un intervento sproporzionato rispetto alle conseguenze per il proprietario del bene e per le altre parti coinvolte, nonché rispetto alle circostanze generali.
Dura la reazione dell’Ordine degli Avvocati (Advokatforeningen) che ha presentato un proprio parere, bocciando sostanzialmente l’impianto principale della riforma.

​Le loro motivazioni principali si basano sulla difesa dello Stato di diritto:

​1. Allarme per lo standard di prova. L’Ordine ritiene inaccettabile che lo Stato possa sottrarre beni ai cittadini abbassando l’onere della prova (“più probabile che non”) e svincolandolo da un reato specifico. Secondo gli avvocati, questo crea un enorme rischio per i diritti civili, poiché beni acquisiti legalmente (ma magari difficili da documentare a distanza di anni) potrebbero essere confiscati per un semplice sospetto.

​Pericolo di sanzione mascherata (Art. 7 CEDU): L’Advokatforeningen ha evidenziato che la misura, se applicata calcolando l’intero valore lordo dei beni confiscati e senza vere garanzie penali, rischia di essere considerata dalla Corte di Strasburgo come una “pena occulta”, in violazione della Convenzione EDU. Gli avvocati riconoscono la necessità di colpire i patrimoni mafiosi, ma ritengono che la legislazione penale norvegese esistente (che già prevede forme di confisca allargata) sia sufficiente. Hanno suggerito di apportare “piccoli aggiustamenti” alle norme attuali, piuttosto che stravolgere l’intero sistema importando modelli di confisca civile anglosassoni.

​Il Ministero della Giustizia ha preso atto di queste critiche, ma ha deciso di tirare dritto (Prop. 27 L 2025–2026), sostenendo che le esigenze di giustizia sociale e di lotta alla criminalità organizzata giustifichino pienamente questo cambio di passo.

​2. Confisca e assoluzione “nel merito”

​La risposta è affermativa: la Selvstendig inndragning è pensata esattamente per colpire chi viene assolto nel merito, non solo per vizi di forma (come una prescrizione o un errore procedurale). Questo è il cuore logico della riforma e si basa sulla differenza degli standard probatori tra giustizia penale e giustizia patrimoniale:

Con la nuova legge, lo Stato può avviare un’azione patrimoniale sugli stessi fatti e sugli stessi beni (ad esempio i 500.000 euro trovati in casa di Tizio). Qui il giudice non deve più superare il limite del ragionevole dubbio, ma solo quello della preponderanza della prova (basta superare la soglia del 50%). Dato che le prove a carico di Tizio erano all’80%, egli vince il processo penale (assolto) ma perde il processo patrimoniale (i soldi gli vengono confiscati perché è “più probabile che non” che siano illeciti).

​Il Ministero della Giustizia norvegese ha esplicitamente difeso questa discrasia, rifacendosi proprio ai principi del diritto civile (la vindikasjon), secondo cui il diritto della società di riprendersi il frutto di un’attività illecita non deve sottostare alle severissime regole create per decidere se mandare o meno un uomo in prigione.

Il progetto di riforma norvegese si ispira alla confisca civile vigente in Georgia ove è possibile confiscare i beni di una persona che è stata assolta nel merito in un processo penale. Anzi, il sistema georgiano rappresenta uno degli esempi più rigorosi ed efficaci in Europa di confisca civile senza condanna (Non-Conviction Based Confiscation), un modello che è stato studiato e perfino avallato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

​Per capire il sistema georgiano, bisogna fare un passo indietro ai primi anni 2000. In quel periodo, la Georgia ha varato riforme radicali per sradicare la corruzione sistemica e combattere i temutissimi Vory v Zakone (i “Ladri in Legge”, la potente mafia post-sovietica).

​Per farlo, ha introdotto nel Codice di Procedura Civile (al Capitolo XLIV^1) un’azione di confisca completamente slegata dal processo penale. Questa confisca civile non si applica a chiunque, ma colpisce in modo mirato categorie specifiche:

​Funzionari pubblici (e i loro familiari o prestanome).

​Membri della criminalità organizzata (i “Ladri in Legge”).

​Soggetti coinvolti in racket, traffico di droga o tratta di esseri umani.

Come l’assoluzione viene “aggirata”. ​Se un sospettato georgiano viene processato penalmente per corruzione o traffico di droga e viene assolto nel merito (perché magari mancano le prove per dimostrare la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio), egli evita il carcere. Tuttavia, il Procuratore può intentare una causa parallela in un tribunale civile. Qui le regole cambiano drasticamente:

​Standard di prova abbassato: Il giudice civile non deve avere la certezza assoluta. Gli basta rilevare una sproporzione evidente tra i redditi legali della persona e il suo tenore di vita effettivo (es. un ex ministro assolto per corruzione che possiede ville e conti milionari incompatibili con il suo stipendio).

​Inversione dell’onere della prova: Una volta che il Procuratore dimostra questa sproporzione, la palla passa all’assolto. Spetta a lui dover produrre documenti inconfutabili per dimostrare l’origine lecita di ogni singolo centesimo. Se non ci riesce, il patrimonio viene etichettato come “illecito e ingiustificato” e viene confiscato a favore dello Stato.

​In pratica, la Georgia separa nettamente la “libertà personale” (salvata dall’assoluzione) dalla “proprietà” (che viene colpita se non giustificata).

La disciplina georgiana ha avuto il sigillo della Corte EDU nel caso Gogitidze e altri c. Georgia (2015).

​Il signor Gogitidze era un ex viceministro dell’Interno. Dopo indagini penali per abuso d’ufficio ed estorsione, le autorità non erano riuscite a ottenere condanne definitive per i reati che avrebbero generato il suo immenso patrimonio, ma avevano comunque attivato la procedura civile confiscandogli numerose proprietà immobiliari (intestate anche alla moglie e al fratello).

​I ricorrenti si sono rivolti a Strasburgo sostenendo che confiscare beni senza una condanna penale violasse il diritto di proprietà e la presunzione di innocenza. La Corte EDU ha dato pienamente ragione allo Stato georgiano, stabilendo un principio fondamentale:

I procedimenti di confisca in rem (sui beni) di natura civile non equivalgono a un’accusa penale. Pertanto, l’inversione dell’onere della prova e la confisca di beni sproporzionati, anche in assenza di una condanna penale, sono strumenti perfettamente legali e necessari per combattere il cancro della corruzione e della criminalità organizzata.

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