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3 Ottobre 2026 2 min lettura

La potestà punitiva dello Stato non può spingersi oltre il livello di umanità della pena. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze solleva incidente di costituzionalità dell’art. 147 c.p.

La potestà punitiva dello Stato non può spingersi oltre il livello di umanità della pena. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze solleva incidente di costituzionalità dell’art. 147 c.p.

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze con una interessante e articolata ordinanza 4 marzo 2026, n. 636, solleva una questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 147 c.p. e 47-ter, c. 1-ter, ord. penit., nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi contemplati, come rimedio “estremo”, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità.

Il caso portato dinanzi alla Corte costituzionale delle leggi fotografa una realtà carceraria – nel caso di specie il focus è sulla casa circondariale di Firenze-Sollicciano ma che, purtroppo, sia pure con variegate criticità, è diffusa in molte altre strutture penitenziarie – contrassegnata da una situazione di degrado viste le “palesi carenze igienico-sanitarie e manutentive, infiltrazioni con formazione di raccolte di acqua a terra e nelle camere detentive, distacchi di intonaco da pareti e soffitti”, nonché numerose “segnalazioni di morsicature di cimici da letto”.

La vicenda ha vissuto un iter complesso e tortuoso, iniziato con un’istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, ex art. 147c.p., presentata da un detenuto (che sta espiando dal 2020 una condanna di 22 anni per omicidio), ristretto nel cd. blocco penale dell’istituto fiorentino.