Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza del 10.12.2009
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Ciò significa che il giudice della revisione deve esaminare e valutare le nuove prove raccolte prima
singolarmente e poi unitariamente per compararle infine con quelle assunte e valutate nel processo
di cognizione al fine di verificare la resistenza di queste ultime (Cass., Sez. 4^, 7 aprile 2005 – 28
giugno 2005, n. 24291, CED 231734).
Diversamente opinando in presenza di prove nuove si perverrebbe ad un azzeramento delle prove
poste a fondamento della condanna non previsto e non consentito dalle disposizioni che
disciplinano il processo di revisione
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