CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, SEZIONE II, Sentenza del 05 gennaio 2010. Affaire BONGIORNO C/ITALIA
Numero: n. 4514
Costituisce violazione della convenzione la mancata previsione della possibilità per l’interessato di chiedere l’udienza pubblica nelle procedure di prevenzione : la Corte europea ha così ribadito il principio affermato nella sentenza Bocellari e Rizza del 13 novembre 2007. Ha invece ritenuto insussistente la violazione con riferimento alla prospettata violazione del giusto processo e della disposizione che tutela il diritto di proprietà con riferimento alla disposta confisca.
Il rito camerale nelle procedure per le misure di prevenzione nell’ordinamento italiano: la Corte europea ne assolve l’equità ma ne censura (parzialmente) la mancanza di pubblicità. Con la sentenza n. 93 depositata il 12 marzo 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della l. n. 1423/1956 e dell’art. 2-ter della l. n. 575/1965 nella parte in cui non consentono che, su istanza dell’interessato, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga nella forma dell’udienza pubblica, sia davanti al tribunale sia davanti alla corte di appello (questione sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere).
SCARICA IL DOC. ALLEGATO : AFFAIRE BONGIORNO ET AUTRES c. ITALIE-1.pdf