Progetto InnocentI

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI – IL NE BIS IN IDEM

Corte di Cassazione penale, Sezione Unite, Sentenza
del 29 ottobre 2009, Numero: n. 600

Il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione , ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.

 

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