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Giurisprudenza Diritto Penale Europeo
11 Aprile 2025 4 min lettura

CONFISCA DI PREVENZIONE – NATURA RIPRISTINATORIA – RECUPERO RICCHEZZA ACQUISITA SENZA TITOLO – APPLICABILITA’ ART. 7 CONVENZIONE – ESCLUSIONE

La misura ablatoria prevista dall’art. 24 del Codice Antimafia possiede «natura ripristinatoria» («restorative and not punitive nature») in quanto mira a garantire che il crimine non paghi e a prevenire l’ingiusto arricchimento ensure that crime does not pay and to prevent unjust enrichment»).

In questo modo la misura è stata ritenuta convenzionalmente legittima, in quanto “dotata di base legale” e “proporzionata” rispetto all’interesse pubblico perseguito, in ragione: a) dell’indispensabilità di simili misure nel quadro di politiche criminali volte a combattere il fenomeno della grande criminalità organizzata; b) del pericolosissimo potere economico di una organizzazione come la mafia, rispetto alla quale la confisca appare quale «effective and necessary weapon in the combat against this cancer» .

Nell’orientare la decisione in questo senso, hanno giocato un ruolo determinante sia la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 , che aveva preso posizione circa la funzione meramente ripristinatoria che la confisca di prevenzione deve svolgere, sia i più recenti approdi del diritto dell’Unione europea, da ultimo rappresentati dalla Direttiva (UE) 2024/1260 , che all’art. 16 ha previsto una inedita “Confiscation of unexplained wealth linked to criminal activities” almeno in parte ispirata al modello italiano della confisca di prevenzione.

La Corte rileva che l’imposizione della confisca di prevenzione nell’ordinamento giuridico italiano non implica una dichiarazione di colpevolezza, ma si fonda piuttosto sulla presunzione ragionevole che i beni acquisiti durante il periodo in cui una persona è indiziata di aver commesso reatiche sono sproporzionati rispetto al suo reddito lecito e per i quali non vi è prova della loro provenienza lecita, siano i proventi di attività illecite o siano stati acquistati con essi.

Quanto allo scopo della confisca, la Corte osserva che essa ha subito modifiche significative a seguito delle riforme legislative del 2008-2009. Nella sua formulazione attuale, ripete la Corte, la confisca non richiede l’accertamento del “pericolo attuale” per la società rappresentato dalla probabilità che la persona commetta ulteriori reati, che la misura in esame dovrebbe prevenire. Mentre infatti, nella sua formulazione originaria, era basata su una valutazione prognostica relativa al rischio che in futuro venissero commessi ulteriori reati, nella sua formulazione attuale, al contrario, la misura si basa su una valutazione diagnostica (proiettata verso il passato): le autorità nazionali devono accertare se, durante un determinato periodo di tempo, l’individuo in questione abbia presuntivamente commesso delitti e se, durante tale periodo, abbia acquisito beni la cui origine lecita non può essere dimostrata.

La misura in questione, come risultante dalle modifiche legislative del 2008-2009 e dalle chiarificazioni fornite dalla successiva giurisprudenza interna, presenta diversi elementi che la rendono più comparabile alle misure (civili) volte ad impedire l’arricchimento ingiustificato, piuttosto che alle sanzioni di natura penale.

Come riconosciuto anche dalla giurisprudenza interna, infatti, l’obiettivo della misura è comunque rimuovere dalla circolazione economica beni acquisiti da un individuo illecitamente: l’attenzione della misura, in questo senso, è nei confronti del bene e non della persona, così come del resto è reso evidente dal fatto che la confisca, a certe condizioni, può essere disposta anche nei confronti di beni appartenenti a terzi che li abbiano ereditati o acquistati. A queste condizioni, a parere della Corte, limitando gli effetti della confisca ai profitti illeciti derivanti dai reati presumibilmente commessi dall’individuo può escludersi la natura punitiva dell’istituto, il quale può invece assumere connotati sanzionatori laddove attinga il prodotto del reato (come peraltro affermato da Corte cost. n. 112/2019).

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