Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza del 27 maggio 2010 –
È inammissibile la richiesta al giudice dell’esecuzione di revoca della sentenza di condanna per inconciliabilità con la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di un coimputato del medesimo reato in sede di revisione , perché la rimozione del giudicato di condanna necessita dell’instaurazione di un autonomo giudizio di revisione .
Rigetta, Ass.App. Bologna, 01/07/2009
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