Gli Stati americani firmatari della presente Convenzione,
Riaffermando la loro intenzione di consolidare nell’emisfero occidentale, nel quadro di istituzioni democratiche, un sistema di libertà personali e di giustizia sociale fondato sul rispetto dei diritti umani essenziali;
Riconoscendo the i diritti umani essenziali non dipendono dall’appartenenza di un individuo ad un certo Stato, ma sono fondati sugli attributi della persona umana, e che in ragione di ciò si giustifica la loro protezione a livello internazionale, da conseguire attraverso una convenzione che rafforzi e che sia complementare alla protezione fornita dagli ordinamenti interni degli Stati americani;
Considerato che i suddetti principi sono stati inseriti nella Carta dell’Organizzazione degli Stati Americani, nella Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell’uomo, nonché nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e che sono stati altresì ribaditi e specificati in altri strumenti internazionali, sia in ambito universale che regionale; e
Ribadendo che la Terza Conferenza interamericana speciale (Buenos Aires, 1967) ha approvato l’inserimento nella Carta dell’Organizzazione di standard più ampi in materia di diritti economici, sociali e di educazione e ha deciso che una convenzione interamericana sui diritti umani dovrebbe definire la struttura, la competenza e la procedura degli organi responsabili in queste materie.
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