Progetto InnocentI

GIURISPRUDENZA

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI – REQUISITO DI LEGALITA’ – DETERMINATEZZA DEL PRECETTO E PREVEDIBILITA’ DELLE CONSEGUENZE- NECESSITA’

La Corte EDU (in composizione ristretta) ravvisa all’unanimità la violazione del diritto alla libera circolazione (stabilito nell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4), a motivo dell’indeterminatezza delle espressioni contenute nelle prescrizioni impostegli nella misura di prevenzione. La Corte – al riguardo – si riallaccia al precedente della Grande Chambre del 2017 De Tommaso c. Italia.

CONFISCA DI PREVENZIONE – MANCANZA DELLA CONDANNA – LEGITTIMITA’ NEL QUADRO DEL DIRITTO EUROPEO

In tema di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali, la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, non è applicabile alla confisca di strumenti e di proventi disposta nell’ambito, o a seguito, di un procedimento che non riguardi

ESTRADIZIONE – OMESSA ASSICURAZIONE DEL GOVERNO BRASILIANO SULLE GARANZIE DI PROTEZIONE DELLA SALUTE DEL DETENUTO – RIGETTO

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Palermo ha respinto la richiesta di estradizione avanzata dal governo brasiliano di un cittadino italiano, condannato nel paese Sudamericano per il reato di traffico internazionale di stupefacenti , in ragione dell’omessa assicurazione da parte dell’Autorità richiedente delle condizioni di detenzione cui

GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’ – TESTI SOTTRATTI AL CONTRADDITTORIO – UTILIZZAZIONE DICHIARAZIONI PREDIBATTIMENTALI – CONSENSO IMPUTATO -IRRILEVANZA

The Court further observes that as a matter of principle the waiver of the right must be a knowing, voluntary and intelligent act, done with sufficient awareness of the relevant circumstances. Before an accused can be said to have implicitly, through his conduct, waived an important right under Article 6,

DETENZIONE CAUTELARE – RIPARAZIONE – INGIUSTA DETENZIONE

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 12 giugno 2018 Ricorso n. 59133/11, Fernandes Pedroso c. Portogallo Con la sentenza Fernandes Pedroso c. Portogallo della Corte europea dei diritti dell’uomo, pubblicata il 12 giugno 2018, i giudici di Strasburgo hanno condannato lo Stato portoghese per aver sottoposto il ricorrente ad una detenzione

ERGASTOLO OSTATIVO – ART. 3 CEDU – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – BENEFICI PENITENZIARI

Con la pronuncia Viola c. Italia la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo afferma la contrarietà dell’ergastolo ostativo, cosiddetto “fine pena mai”, al principio espresso all’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Il principio

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