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27 Maggio 2026 8 min lettura

La prima sezione della Corte di Cassazione va oltre la giurisprudenza della CEDU e prova a “espandere” la confisca di prevenzione anche al profitto derivante da attività lecite

La prima sezione della Corte di Cassazione va oltre la giurisprudenza della CEDU e prova a “espandere” la confisca di prevenzione anche al profitto derivante da attività lecite

Nell’imminenza della decisione della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel Caso Cavallotti, potenzialmente idoneo a cambiare il sistema di prevenzione patrimoniale, la prima sezione della Corte di Cassazione prova a resistere, “testando” un nuovo perimetro della confisca di prevenzione.

Così, alla natura ripristinatoria della confisca di prevenzione, tesa al recupero del profitto illecito alla stregua dello scopo perseguito dall’istituto civilistico dell’indebito arricchimento, la sentenza della Cassazione tenta di contrapporre un diverso significato. Si afferma che ” la confisca di prevenzione è confisca «per sproporzione» caratterizzata dal fatto che le basi cognitive sono rappresentate: a) dalla individuazione di condotte ricorrenti, produttive di reddito illecito, tali da comportare il giudizio constatativo b) dalla verifica della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo, il che determina, in caso positivo, il ragionevole convincimento della esistenza di ulteriori condotte illecite produttive di reddito; c) dalla confisca di ciò che rientra nel limite della sproporzione accertata”.

In sostanza, secondo la Corte, il carattere della sproporzione, una volta accertato, esime il giudice dalla verifica circa l’esistenza e l’entità del profitto, tanto da giustificare la totale ablazione del patrimonio del proposto “Nella sproporzione, per essere chiari, va a finire tanto la redditività illecita degli episodi censiti (quelli che hanno consentito l’iscrizione del proposto nella categoria tipizzata di pericolosità) che la redditività aggiuntiva degli episodi ulteriori, ricostruiti in via indiziaria sulla base dell’analisi patrimoniale”.
Siffatta postura logico-giuridica, però, allontana la confisca di prevenzione dal perimetro legale disegnato dall’art. 24 del C.A.M. che limita la confisca al solo profitto illecito o al suo reimpiego.

Si afferma, senza mezzi termini, che “La confisca di prevenzione, ove si rispetti il procedimento qui descritto può, per sua natura, colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei singoli reati accertati durante la ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità….” giustificando così una forma di confisca di ciò che non è profitto illecito.

La decisione in esame, in verità, ammette di dissentire chiaramente dal diverso principio affermato nella sentenza della sesta Sezione della stessa Corte di Cassazione , n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 – 02, lì dove si rapporta il profitto dei reati accertati al possibile valore, in modo congruente, della confisca.

Quest’ultima impostazione, come detto, è stata già ribadita recentemente nella sentenza della CEDU GAROFALO c/Italia, del 13.02.2025 (Application no. 47269/18), ove si è affermato che la confisca di prevenzione, come risultante dalle modifiche legislative del 2008-2009 e dai chiarimenti forniti nella successiva giurisprudenza nazionale, non assume carattere sanzionatorio/penale solo quando è imitata al solo  profitto illecito o al suo reimpiego.  Diversamente, quando la confisca incide sulla ricchezza che non è profitto illecito o derivazione di esso assume rilievo penale (Caso WELCH c/ REGNO UNITO).

Al contrario, la decisione della Corte di Cassazione legittima una sorta di confisca totalitaria oltrepassando il limite di cui all’art. 24 CAM che prevede esclusivamente la confisca del profitto illecito o del suo reimpiego, finendo di fatto per assumerei caratteri di una vera e propria pena patrimoniale sproporzionata, in contrasto con la tutela costituzionale della proprietà privata e con il principio di proporzione, e, quindi, in palese violazione dell’art. 1 del I° Protocollo della Convenzione EDU (oltre che con l’art. 17 della Carta europea dei diritti fondamentali e con l’art. 16 che tutela la libertà di impresa). 

Il ragionamento dei Supremi Giudici sconta un vizio di fondo: si assume che “…la confisca di prevenzione italiana, per sua natura e conformazione legislativa, non può essere ritenuta ‘pertinenziale’ ma appartiene alla categoria della confisca ‘recuperatoria’ del ragionevolmente probabile incremento patrimoniale correlato alla condizione di pericolosità”, ponendosi in ulteriore contrasto con la sentenza della CEDU ISAIA c. Italia del 25.09.2025 (Ricorsi nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22), ove si è affermato, al contrario, la necessità  che le autorità nazionali stabiliscano un nesso tra i beni da confiscare e i reati presupposto che erano stati presumibilmente commessi dalla persona in questione.

Nella fattispecie, le autorità nazionali si erano limitate a fare riferimento al fatto che il primo ricorrente era stato condannato per diversi reati  senza valutare se i reati presupposto avessero prodotto, nelle circostanze specifiche del caso, un guadagno finanziario significativo, quindi non avevano dimostrato che i beni confiscati fossero proventi di reato né avevano effettuato alcuna valutazione dei beni esatti che avrebbero potuto essere ottenuti attraverso il reato (cfr. Geerings c. Paesi Bassi, n. 30810/03, § 47, 1° marzo 2007, e Rummi, citata sopra, § 107).

Dunque, il rapporto di pertinenzialità tra bene e attività illecita è, oltre che  il requisito legale, anche il limite della confisca di prevenzione.

A ben guardare, questo principio ha radici più profonde. Invero, con la sentenza della quinta sezione di Codesta Corte del 17 dicembre 2013 (dep. 17 marzo 2014), n. 12493, si chiariva che “La confisca di prevenzione – tipica misura patrimoniale – non è collegata, a differenza di quella personale, alla qualità di mafioso del proposto, ma all’attività da lui esercitata. Pertanto, se l’appartenenza a consorterie mafiose giustifica l’applicazione di una misura personale – giacché a tale condizione è sempre collegato il pericolo di azioni illecite – per l’applicazione delle misure patrimoniali occorrono, invece, manifestazioni concrete e dimostrabili di quella mafiosità, strumentali all’accumulazione illecita di ricchezza. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che, “in tema di misure di prevenzione nei riguardi di appartenenti ad associazioni di stampo mafioso, ai fini dell’adozione della misura patrimoniale della confisca non è sufficiente la verifica della sussistenza di adeguati indizi di appartenenza del soggetto ad una associazione mafiosa per ritenere che il suo patrimonio, anche se ingente e acquisito rapidamente, sia di provenienza illecita, ma occorre anche la sussistenza di indizi inerenti ai beni che facciano ritenere, per la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, o per altri motivi, che gli stessi siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego” (Cass., n. 35628 del 23/6/2004; n. 1171 del 19/3/1997; n. 265 del 5/2/1990) .

E’, infatti, necessario, l’accertamento quantomeno a livello indiziario, la prova: a) che l’acquisto originario sia stato reso possibile dall’attività illecita dell’acquirente, in qualunque modo espletata (mediante estorsioni, truffe, traffici illeciti, ecc), pur senza pretendere la prova di un diretto collegamento, sotto forma di nesso causale, tra l’attività – illecita – e l’acquisizione patrimoniale; b) che la crescita e l’accumulo di ricchezza da parte dell’impresa sia stata concretamente agevolata dall’attività illecita del titolare, “appartenente alla mafia” (nel senso dianzi precisato)”. In questa seconda ipotesi la Suprema Corte richiede che “l’imprenditore abbia, quantomeno, sfruttato la sua qualità mafiosa per crearsi condizioni di favore, ponendo in essere una qualsiasi delle attività idonee ad imporre, illecitamente, l’impresa sul mercato (sviamento della concorrenza, acquisizione di beni strumentali o di consumo a prezzi ingiustificatamente vantaggiosi, controllo mafioso della manodopera, ecc. ecc.), perché solo in questo caso può dirsi  – stando al dettato normativo – che l’incremento patrimoniale è “frutto di attività illecite”

Anche più recentemente, detto principio è stato affermato anche in Cassazione, sezione quinta, nr, 888/2026 del 16/12/2025, riguardante un caso di pericolosità generica, “Trova dunque applicazione il differente principio per il quale deve essere disposta la confisca dei soli beni che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali dell’azienda interessata, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino nella nozione di cui all’art. 24, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, Rappa, Rv. 284948 – 03). Nel caso esaminato dalla Corte, si è demandato al giudizio di rinvio, “…..ai fini del concreto accertamento di tali profili,anche avendo riguardo all’entità delle accertate evasioni fiscali di rilevanza penale rispetto al valore del compendio delle aziende e al momento della relativa formazione”.

Appare evidente, allora, il deciso cambio di passo della Corte di Cassazione, rispetto alle recenti pronunce della CEDU, in GAROFALO e ISAIA v. Italia, i cui principi hanno ispirato la contestazione al Governo Italiano delle plurime violazioni alla Convenzione denunciate con il ricorso CAVALLOTTI, per il cui rilievo sistemico la causa sarà decisa dalla Grande Camera.

La pronuncia della Corte di Cassazione sembra, a ben riflettere, buttare le basi di un nuovo modello di confisca, estraneo all’art. 24 del C.A.M., legato non tanto al profitto illecito piuttosto alla inspiegabilità della ricchezza, tanto da leggersi “Da ciò deriva che la confisca, sul piano normativo, tende al recupero della ‘ricchezza ingiustificata’ essenzialmente attraverso le due ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, d.lgs. 159 del 2011: a) la esistenza di prova diretta della derivazione del patrimonio dalla attività illecita; b) la esistenza di una ragionevole presunzione di derivazione, basata sulla riconosciuta sproporzione tra entrate lecite e valore degli investimenti”.
Una tale forma di confisca è, però, estranea anche alla Direttiva del Parlamento Europeo 1260/2024, il cui art. 16 che indirizza gli Stati membri ad adottare misure di confisca dei beni identificati nell’ambito di una indagine connessa un reato purché l’organo giudicante sia convinto che i beni identificati derivino condotte criminose commesse nell’ambito di una organizzazione criminale.

Dunque, evidenziando il necessario nesso di derivazione da un reato. 

La decisione in commento sembra un ritorno al passato, proiettata alla difesa dello “Stato Apparato” piuttosto che dello “Stato di Diritto”, e fa della confisca di prevenzione uno strumento “senza limiti” che lascerà i giudici di merito con le mani libere. Con buona pace del diritti della persona.

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