Con la sentenza della quinta sezione penale del 16.12.2025, nel ricorso avanzato da PONTORIERO Giuseppe, la Corte di Cassazione ha annullato, per la seconda volta, il decreto di rigetto della Corte di Appello di Milano che, giudicando ai sensi dell’art. 28 C.A.M. per la revocazione della confisca disposta dal Tribunale di Torino, aveva ritenuto il carattere illecito, alla stregua dell’impresa mafiosa, delle società riconducibili al proposto nei confronti delle quali erano state accertate, in sede penale, plurime condotte di evasioni fiscale riguardanti gli anni di imposta dal 2004 al 2009.
Originariamente, il proposto era stato ritenuto portatore anche di pericolosità qualificata, in ragione delle sentenze di condanna che lo riguardavano per riciclaggio e d’intestazione fittizia di valori, in concorso con alcuni esponenti della ndrangheta piemontese. Ma, a seguito di revisione, la stessa Corte di Appello di MIlano aveva revocato dette condanne, facendo così residuare sul piano della pericolosiità sociale la sola fattispecie di pericolosità generica.
E, tuttavia, àdita per la revocazione ai sensi della lett. a) dell’art. 28 C.A.M., la Corte territoriale, pur riconoscendo il venir meno della pericolosità qualificata, aveva confermato la confisca del capitale sociale delle due società e quindi del pertinente compendio aziendale.
Perciò, accogliendo il ricorso degli avvocati Baldassare LAURIA e Davide RICHETTA, la Corte di Cassazione ha annullato detta decisione disponendo un nuovo giudizio.
Secondo i giudici supremi, “le aziende in questione non possono essere considerate mafiose in maniera tale da giustificarne la confisca totalitaria poiché, nonostante l’origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, l’attività economica risulti condotta, sin dall’inizio, con mezzi illeciti (Sez. 5, n. 32017 del 08/03/2019, Roma, Rv. 277099; Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, D’Agui, Rv. 262622). Qualora il consolidamento e l’espansione dell’attività economica siano stati sin dall’inizio agevolati dall’organizzazione criminale, infatti, la confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all’utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l’apporto di componenti lecite riferibili alla capacità e all’iniziativa imprenditoriale da quello imputabile ai mezzi illeciti, specie (Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259871)“.
Nella fattispecie per cui è processo, le aziende confiscate, nello svolgimento della loro attività, peraltro cominciata ben prima dell’anno 2004 nel quale ha avuto inizio la pericolosità sociale, hanno utilizzato anche strumenti illeciti, come le accertate evasioni fiscali, per incrementare i propri redditi.
“Trova dunque applicazione il differente principio per il quale deve essere disposta la confisca dei soli beni che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali dell’azienda interessata, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino nella nozione di cui all’art. 24, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, Rappa, Rv. 284948 – 03)”.
Ai fini del concreto accertamento di tali profili, anche avendo riguardo all’entità delle accertate evasioni fiscali di rilevanza penale rispetto al valore del compendio delle aziende e al momento della relativa formazione, il decreto impugnato allora è stato annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.