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Giurisprudenza Revisione Penale
23 Febbraio 2026 1 min lettura

PROVA NUOVA – VALUTAZIONE DELLA PERSUASIVITA’ UNITAMENTE ALLE PROVE GIA’ ACQUISITE – CONTRADDITTORIO – NESSUN OBBLIGO

Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza n. 25747 del 14 luglio 2025

In tema di revisione, la valutazione dell’affidabilità delle prove nuove costituisce un giudizio preliminare e distinto rispetto alla valutazione comparata delle prove nuove con quelle già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva. La prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate a fondamento della condanna solo se valutata immune da profili di inaffidabilità. Non sussiste alcun obbligo per il giudice della revisione di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l’istanza di revisione qualora il giudizio sull’affidabilità si concluda in senso negativo, quand’anche la declaratoria intervenga nella fase rescissoria anziché in quella preliminare. Pertanto, non è richiesto che i testimoni siano escussi in sede di revisione se siano valutati già a monte inattendibili sulla base del vaglio congiunto con le altre prove già assunte nel corso del giudizio. Sebbene tale vaglio possa essere operato in sede di verifica dell’ammissibilità della richiesta di revisione, esso non è tuttavia precluso dopo la fissazione dell’udienza, allorquando si tratti di prevenire l’escussione di prove testimoniali già valutate come sospette o manifestamente inidonee a inficiare il giudicato.