CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SESTA PENALE, SENTENZA DEL 08.11.2013 NR. 45208
I provvedimenti in materia di misure di prevenzione sono impugnabili solo per violazione di legge, in forza dell’espressa limitazione contenuta nella previsione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 4, comma 11 ambito nel quale puo’ includersi un vizio di motivazione solo ove questo riguardi la totale assenza di argomentazione o di motivazione meramente apparente (Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003 – dep. 30/03/2004, Criaco ed altro, Rv. 229305), in quanto rientrante nella violazione dell’articolo 125 cod. proc. pen., non la deduzione dei vizi dell’argomentazione richiamati nell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
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