Progetto InnocentI

PERICOLOSITA’ SOCIALE PROPOSTO – ATTUALITA’ – NECESSARIA DIMOSTRAZIONE

Corte di Cassazione, Sentenza del
Data: 18 dicembre 2008

Partendo dal presupposto che procedimento di prevenzione e processo penale per 416bis c.p. sono reciprocamente autonomi, non sussiste per il giudice della prevenzione l’obbligo di indicare nella motivazione del decreto applicativo della misura le ragioni della diversità di valutazione dei medesimi fatti esaminati nel giudizio penale per il reato associativo. Pertanto, in punto di attualità della pericolosità del destinatario di misure di prevenzione, quando il giudice della prevenzione fornisce adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della partecipazione a un’associazione mafiosa e non sussistono elementi dai quali possa desumersi che l’appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dà conto delle ragioni per le quali il soggetto è da considerare anche attualmente pericoloso.

 

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : PERICOLOSITASOCIALE.pdf

Torna in alto