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Giurisprudenza Revisione Penale
27 Settembre 2018 1 min lettura

PROVA NUOVA AI FINI DELLA REVISIONE – RITRATTAZIONE DEL CHIAMANTE IN CORREITA’ – INSUFFICIENZA – RAGIONI

Corte di Cassazione, sezione terza penale sentenza de 1.7.2014

Non integra prova nuova, ai fini della richiesta di revisione ai sensi dell’art. 630 lett. c) c.p.p., la semplice ritrattazione o anche solo la modifica delle precedenti dichiarazioni testimoniali. Il più favorevole regime della revisione, pur reso esplicito dalla sostituzione del concetto di “evidenza” (presente nel vecchio rito ) con quello di “dimostrazione” non giustifica una valutazione della nuova prova che astragga dal più ampio ed articolato contesto in cui si deve inserire, poichè altrimenti ragionando il giudicato sarebbe appeso a un filo che qualunque prova astrattamente idonea a metterlo in discussione potrebbe per ciò solo  spezzare.

La sentenza.pdf