Corte di Cassazione, Sentenza del 22.04.2009 nr. 19342
È inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato.
Secondo la suprema Corte, infatti, sono inammissibili non soltanto le richieste di revisione fondate sulla prospettazione di elementi che, come nel caso di specie, darebbero luogo a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato, ma anche, in termini più ampi, tutte quelle dalle quali deriverebbe un trattamento sanzionatorio meno afflittivo in ragione, ad esempio, dell’esclusione di una circostanza aggravante o del riconoscimento del vizio parziale di mente (Sez. VI, 3 marzo 2008, n. 12307, Racco, in questa rivista, 2009, p. 2075; Sez. I, 23 maggio 2007, n. 23927, Pietroiusti, in C.E.D. Cass., n. 236844; Sez. I, 28 febbraio 2000, n. 4464, Ilacqua, ivi, n. 215810; Sez. VI, 24 ottobre 1997, n. 4114, Gentilini, ivi, n. 208834).