Corte Cassazione penale sez. I, sentenza del 10.03.2010 nr. 13561
Non sussiste alcuna incompatibilità per il giudice che, dopo avere pronunciato ordinanza di inammissibilità della revisione , venga chiamato a decidere su un’altra richiesta di revisione concernente lo stesso soggetto e la medesima sentenza
Rigetta, App. Perugia, 24/08/2009