In materia di revisione, nella nozione di “altra sentenza penale irrevocabile” di cui all’art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientrano la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare, nè il provvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare, in termini di stabilità e definitività, situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione.
Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 24 settembre 2014, n. 39191
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