È configurabile il contrasto di giudicati, rilevante ai fini dell’ammissibilità del giudizio di revisione ai sensi dell’art. 630, comma primo lett. a), cod. proc. pen. tra la sentenza di assoluzione del pubblico ufficiale, pronunciata per difetto dell’elemento psicologico, e quella di condanna del privato beneficiario per il medesimo delitto di abuso d’ufficio, atteso che nella nozione di “fatti stabiliti a fondamento della sentenza” rientrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, ivi compreso il dolo intenzionale del pubblico ufficiale.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 27.10.2014 nr. 44790
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