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Giurisprudenza Revisione Penale
27 Settembre 2018 1 min lettura

REVISIONE – PROVE GIA’ ESISTENTI E DOLOSAMENTE SOTTRATTE ALLA COGNIZIONE – AMMISSIBILITA’

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 23 giugno 2015, n. 26478

Per prove nuove rilevanti a norma dell’articolo630 c.p.p., lettera c) ai fini dell’ammissibilita’ della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purche’ non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.