Progetto InnocentI

REVISIONE PENALE -SENTENZA PROSCIOGLIMENTO PRESCRIZIONE- INSUSSISTENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SZIONE QUINTA PENALE, SENTENZA DEL 28 GIUGNO 2013 NR. 28339

L’istituto della revisione e’ un mezzo straordinario di impugnazione esperibile esclusivamente nei confronti di sentenze o decreti penali di condanna, con la conseguente esclusione di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere; in virtu’ del principio di tassativita’ non sono, pertanto, assoggettabili a revisione le sentenze che dichiarano l’estinzione del reato. Il principio puo’ essere ora ribadito, non senza considerare che la recente dichiarazione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 630 c.p.p. (C. cost., sent. n. 113 del 2011), per effetto della quale e’ stata introdotta una nuova fattispecie di revisione in riferimento alla possibile violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, non induce ad alcun revirement con riferimento alla fattispecie ora in esame, dovendo trattarsi pur sempre di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna e non gia’ di proscioglimento (cosi’ Sez. 3, n. 24155 del 03/03/2011, Bernardelli, Rv. 250631).

 

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