CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE TERZA PENALE, SENTENZA NR. 24825 DEL 06.06.2013.
Se è vero che il concetto di prova nuova come inteso dall’articolo 630 cod. proc. pen. non contempla la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone (Cass. Sez. 2 21.3.2006 n. 15013, Allegro, Rv. 234306; Cass. Sez. 3 13.1.2010 n. 5026, C, Rv. 245913), non può negarsi che ciò costituisce, ove accertata la relativa attendibilità, un elemento idoneo ad incrinare il quadro probatorio.
Nel caso di specie la Corte e’ incorsa nell’ulteriore vizio di contraddittorieta’ per avere, da un canto, escluso che la postuma dichiarazione rispetto all’atto di ricognizione personale potesse costituire una nuova prova e, dall’altro, riconosciuto che la (OMISSIS) per sua specifica volonta’ si era sottratta al contraddittorio, sicche’ in tali termini l’affermazione della Corte di merito secondo la quale dovrebbe parlarsi soltanto di ritrattazione non e’ condivisibile.
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