Progetto InnocentI

REVISIONE – PROVA SCIENTIFICA- METODO NON PROVATO – INAMMISSIBILITA’

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA PENALE, SENTENZA DEL 08.01.2014 NR. 345

Nell’ambito della cosiddetta nuova prova scientifica, piu’ volte affrontata come tematica inerente alla revisione da parte della giurisprudenza di questa Corte, si e’ affermato che spetta al giudice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli gia’ ottenuti e se i risultati cosi’ conseguiti, da soli o insieme con le prove gia’ valutate, possano determinare una diversa decisione rispetto a quella, gia’ intervenuta, di condanna (Cass., Sez. 1, n. 15139 dell’8 marzo 2011). E si e’ anche affermato che una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali gia’ noti puo’ costituire prova nuova quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che queste ultime, e le applicazioni dei relativi principi tecnico- scientifici, possono condurre non solo a valutazioni diverse, ma anche alla cognizione di fatti nuovi, se accreditate e ritenute pienamente attendibili dalla comunita’ scientifica (Cass. Sez. 2, n. 12751 dell’8 marzo 2011). Donde, la inammissibilita’ della richiesta di revisione, allorche’ la stessa sia fondata su nuovi accertamenti scientifici ove manchi la riconosciuta affidabilita’ tecnica degli stessi, difettando la natura di “prova nuova” (Cass., Sez. 3, n. 4355 del 13 ottobre 2011. V. anche sul tema Cass., Sez. 5, n. 2982
del 26 novembre 2009; Cass., Sez. 1, n. 26637 del 28 maggio
2008).
Va d’altra parte posta in luce la circostanza che, a norma dell’articolo 631 del codice di rito, occorre come requisito di ammissibilita’ della richiesta, che gli elementi in base ai quali si domanda la revisione, siano di spessore e qualita’ tali da “dimostrare”, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531 dello stesso codice: si richiede, quindi, che il giudizio prognostico che deve essere formulato sin dall’origine, in sede di scrutinio sulla ammissibilita’, e sulla base delle nuove emergenze risultanti dalla domanda di revisione – rimedio per sua natura extra ordinem e, dunque, improntato a parametri di necessaria rigorosita’ – conduca ad un esito di certezza di accoglimento della domanda stessa, qualora le prove nuove risultino comprovate nel corso del giudizio.

 

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