Corte Europea dei Diritti dell’Uomo –
Decisione del 25/11/2008.
(CASO BERRO C/ITALIA)
Termine di sei mesi – Finalità: consentire all’interessato la ponderazione dei suoi interessi in vista di un eventuale ricorso – Decorre non dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza della pronuncia interna ma da quello in cui ha avuto contezza della relativa motivazione – Diritti dell’uomo.
Il Governo italiano aveva eccepito la tardività del ricorso, assumendo che il termine di sei mesi previsto dalla Convenzione avrebbe dovuto essere conteggiato a partire dalla data di pronuncia della Cassazione, pronuncia che era avvenuta all’esito di pubblica udienza. L’eccezione è stata rigettata dalla Corte nell’assunto che, poiché la ragione di tale termine sta nel consentire all’interessato di riflettere in ordine alle sue strategie – compreso l’eventuale ricorso a Strasburgo -, è evidente che il termine temporale di partenza non può che essere quello in cui egli ha avuto contezza della decisione della Cassazione e della motivazione che la sorregge..
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