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Categoria

Giurisprudenza Diritto Penale Europeo

ERGASTOLO OSTATIVO – ART. 3 CEDU – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – BENEFICI PENITENZIARI

Con la pronuncia Viola c. Italia la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo afferma la contrarietà dell’ergastolo ostativo, cosiddetto “fine pena mai”, al principio espresso all’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
Il principio della dignità umana, per la Corte, impedisce ogni privazione della libertà della persona che non sia accompagnata da un progetto per la reintegrazione sociale della stessa e dalla conservazione a favore di questa della fondamentale prospettiva di “recuperare quella libertà un giorno”. In particolare, ribadendo quanto già affermato nella sentenza Vinter e altri. c. Regno Unito, “un detenuto condannato all’ergastolo ha il diritto di sapere cosa deve fare per garantire la sua liberazione e quali sono le condizioni”. La Corte EDU aggiunge che le autorità nazionali devono garantire ai detenuti condannati all’ergastolo reali possibilità di reinserimento sociale, secondo un obbligo positivo di mezzi concretizzato anche in una progressione positiva nel trattamento carcerario.
La Corte condanna lo Stato italiano per quello che definisce un serio “problema strutturale” del sistema, i cui meccanismi determinano una sistematica violazione dell’art. 3 della CEDU. Il legare indissolubilmente la mancata collaborazione con la giustizia alla presunzione assoluta di pericolosità sociale, infatti, rischia di privare le persone condannate per i reati previsti all’art. 4 bis della legge sull’Ordinamento Penitenziario di qualsiasi prospettiva di fuoriuscita dalla loro condizione di detenuti e di ogni possibilità di ottenere una nuova determinazione della pena sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo. Ciò comporta un’inaccettabile lesione sostanziale dei diritti umani delle stesse.

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MODIFICA IMPUTAZIONE E DIRITTO ALLA PROVA

CORTE EUROPEA DIRITTI DELL’UOMO / Sentenza del 17.07.2001 / Affaire SADAK e altri c. TURCHIA
La Corte ritiene che la Ankara State Security Court non sia un tribunale imparziale e indipendente ai sensi dell’art. 6 della convenzione. Inoltre che, non essendo stati gli imputati informati in tempo in ordine alla modifica dell’imputazione e non avendo essi potuto ottenere l’esame di testi a favore, anche la violazione del comma 3 lett. a) b) e d) deve ritenersi sussistente.

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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE – VIOLAZIONE ART. 2 CONVENZIONE

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO –
AFFAIRE TIMICHEV c. RUSSIE – Sentenza del 13.12.2005 –
La Cour note qu’elle se trouve confrontée à une controverse quant à la succession exacte des événements survenus le 19 juin 1999. Elle doit par conséquent statuer sur la base des éléments de preuve soumis par les parties. Dans le cadre de la procédure devant elle, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ou de formules prédéfinies applicables à leur appréciation. La Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII).

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L’APPARENTE MANCANTA INDIPENDENZA DEL GIUDICE VIOLA IL GIUSTO PROCESSO

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – CASE MASZNI c. ROMANIA
DEL 21.09.2006 –
In questo caso, il Tribunale rileva che il gioco delle disposizioni legali in materia la giurisdizione dei tribunali militari, il denunciante, che non aveva alcun rapporto di lealtà e di subordinazione per l’esercito, tuttavia, ha proposto dinanzi al giudice il personale militare per reati penali.
Tenuto conto del fatto che la censura della ricorrente si concentra sulla presunta mancanza di indipendenza dei giudici militari e avanza lo stesso argomento, vale a dire l’appartenenza dei giudici nella gerarchia militare dell’esercito, anche sfida l’imparzialità dei tribunali militari, la Corte ha preso in considerazione i due aspetti insieme (vedi mutatis mutandis, Incal c. Turchia, Causa Giugno 9, 1998, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-IV, p. 1571, § 65 e Ciraklar c. Turchia, Causa Ottobre 28, 1998, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-VII, p. 3072, § 38).
Pertanto, la Corte ha rilevato che lo status dei magistrati militari fornisce alcune garanzie di indipendenza e imparzialità. Così, i giudici militari seguire la stessa formazione dei loro omologhi civili e godere delle stesse tutele costituzionali come quelle di cui godono i giudici civili, in quanto essi sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio superiore della magistratura, sono inamovibili e godono di stabilità.

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LIBERTA’ DI RELIGIONE NEL CASO DI LEYLA SAHIN V. TURCHIA

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza del 10.11.2005 –
La Corte ricorda che, come sancito dall’articolo 9, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è uno dei fondamenti di una “società democratica” ai sensi della Convenzione. Questa libertà è, nella sua dimensione religiosa, uno degli elementi più essenziali della identità dei credenti e la loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, agnostici, scettici e gli indifferenti. Vi è il pluralismo – ha vinto a caro prezzo nel corso dei secoli – che non può essere dissociata da tale società. Questa libertà comporta, tra l’altro, di tenere o meno una religione di praticare o meno la pratica (v., in particolare, Kokkinakis V. Grecia, Causa May 25, 1993, AO 260-A, p. 17, § 31; Buscarini e altri contro San Marino [GC], n.O24645/94, § 34, CEDU 1999-I).

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AFFAIRE GOMEZ c. ESPAGNE, IMPARZIALITA’ GIUDICE

La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 § 1, l’imparzialità devono essere valutati secondo un approccio soggettivo, cercando di determinare la convinzione e la condotta personale del giudice, a tale occasione, e anche come un approccio obiettivo è verificare se il giudice ha offerto garanzie sufficienti per escludere questo proposito alcun dubbio legittimo (v., in particolare, causa Hauschildt V. Danimarca, Supra, § 46, e Thomann V. Svizzera 10 giugno 1996 Reports 1996-III, p. 815, § 30).

61. Per quanto riguarda il primo approccio, la Corte ha costantemente affermato…

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REGIME DETENTIVO EX ART. 41 BIS O.P. AL VAGLIO DELLA CEDU

CORTE EUROPE DEI DIRITTI DELL’UOMO –
Sentenza del 17 settembre 2009 – ricorso n.74912/01; Caso Enea c. Italia

In materia di detenzione in regime di applicazione dell’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. La mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 41-bis della legge 354 del 1975, annullando l’effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all’esame del merito dei ricorsi,…

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OMICIDIO – USO LEGITTIMO DELLE ARMI – ADEGUATEZZA DELLE INDAGINI PENA

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
Sentenza del 25/08/2009.
(Caso Giuliani c/ Italia) – La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata sul caso di Carlo Giuliani, il ragazzo deceduto nel corso dei violenti scontri tra forze di polizia e manifestanti in occasione del G8 di Genova del 2001. Come è noto, il procedimento penale a carico del militare che aveva sparato il colpo mort »»

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MANDATO ARRESTO EUROPEO – AUTORITA’ COMPETENTE

Sentenza n. 15200 del 26 marzo 2009 – depositata l’8 aprile 2009
La Corte, discostandosi da un suo precedente arresto, ha stabilito che la competenza ad emettere il mandato di arresto europeo spetta al giudice che ha emesso la misura cautelare, ancorché, al momento della richiesta del P.G., non sia più il giudice “che procede”. Nella specie il gip aveva declinato la propria competenza, ravvisando la competenza del Tribunale davanti al quale pendeva il procedimento di merito.
Testo completo della sentenza…..

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