Vai al contenuto principale
Categoria

Giurisprudenza Diritto Penale Europeo

VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO – CONTUMACIA

Causa Zunic c. Italia –Terza Sezione – sentenza 21 dicembre 2006 (ricorso n. 14405/05)
(in materia di giudizio contumaciale: constata la violazione dell’articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo)
Fatto. Ricorso proposto per violazione dell’art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo) da un cittadino bosniaco condannato in contumacia per associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione. Il 26 settembre 1997, il ricorrente, dichiarato irreperibile per impossibilità di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare all’indirizzo indicato sul permesso di soggiorno, veniva rinviato a giudizio e successivamente condannato. Inutilmente le autorità tentavano di notificare la sentenza al medesimo indirizzo. In entrambi i casi, gli atti venivano notificati agli avvocati d’ufficio del ricorrente nominati dal Tribunale. Non essendo stato presentato alcun ricorso in appello, la condanna diveniva definitiva.
Il 19 agosto 2002, il ricorrente veniva arrestato in

Leggi tutto →

CAUSA VIOLA C. ITALIA SUL REGIME DELL’ ART 41 BIS O.P.

Causa Viola c. Italia – Terza Sezione – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 8316/02)
(in materia di detenzione in regime di applicazione dell’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975: constata la violazione degli articoli 6 e 8 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all’esame del merito dei ricorsi, nonché al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza)
Fatto. Ricorso proposto, ai sensi degli artt. 3 (proibizione della tortura), 6 (diritto ad un equo processo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 CEDU (divieto di discriminazione), da un detenuto condannato alla pena della reclusione per dodici anni per il delitto di associazione mafiosa e alla pena dell’ergastolo per omicidio e sequestro di persona. A partire dal 22 luglio 2000, il ricorrente era stato sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni, misura reiterata con otto distinti provvedimenti, tutti oggetto di separati ricorsi proposti dal ricorrente. L’organo competente si era pronunciato, in occasione di ogni ricorso, oltre i termine di dieci giorni previsto dalla citata legge. Nel caso del ricorso contro il quarto provvedimento il tribunale adito aveva dichiarato l’impugnazione irricevibile, essendo spirato il termine di efficacia del provvedimento stesso. Tutti gli altri ricorsi erano stati respinti. La corrispondenza del ricorrente era stata sottoposta a regime di controllo a partire dal 3 agosto del 2000, misura più volte prorogata dal giudice dell’esecuzione, da ultimo con atto del 24 dicembre 2004. I reclami del ricorrente avverso tali misure erano stati dichiarati irricevibili dal medesimo giudice dell’esecuzione.
Decisione. La Corte ha preliminarmente richiamato, quanto alle fonti di diritto nazionale, le sentenze Ospina Vargas c. Italia del 2004 e Ganci c. Italia del 2003. Ha richiamato, inoltre, la sentenza n. 4599 del 2004 della Corte di Cassazione italiana con la quale è stata affermata la sussistenza dell’interesse del detenuto ad ottenere una decisione, anche tardiva, sul proprio reclamo avverso un provvedimento adottato ai sensi dell’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, considerati gli effetti di tale decisione su provvedimenti dello stesso tenore adottati successivamente.
Con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sull’art. 3 CEDU, la Corte ha ricordato che il trattamento per il quale si ricorre deve presentare un minimo di gravità, il cui apprezzamento ha natura relativa ed è effettuato astraendo dalla natura del reato addebitato, poiché il divieto previsto dall’articolo in questione è assoluto. Nel caso del ricorrente, le motivazioni dei provvedimenti adottati nei suoi confronti non apparivano sproporzionate rispetto ai fatti che gli erano stati addebitati e la sofferenza o l’umiliazione per il ricorrente stesso non avevano superato quel livello che, inevitabilmente, comporta una specifica legittima forma di trattamento o di pena. Inoltre, il ricorrente non aveva addotto, avanti la Corte, elementi che consentissero di ritenere ingiustificata la proroga delle misure restrittive subite.
Pertanto, avuto riguardo all’età e allo stato di salute del ricorrente, la Corte ha ritenuto che il regime ex art. 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario non avesse raggiunto quel minimo di gravità necessaria per ricadere nell’ambito sanzionato dall’art. 3 CEDU, del quale non ha ravvisato violazione.
Con riferimento alle doglianze fondate sull’art. 8 CEDU, la Corte ha ritenuto infondate quelle riferite alle restrizioni delle visite di familiari sulla base delle argomentazioni già svolte con riferimento all’art. 3 CEDU. Comunque la Corte ha ricordato di essersi già pronunciata sulla compatibilità di tali restrizioni con l’art. 8 CEDU con la sentenza sul caso Messina c. Italia del 2000: con tale pronuncia aveva rilevato che il regime ex art. 41-bis della legge sull’ordinamento
penitenziario mirava a spezzare i legami tra detenuto e ambiente criminale d’origine, considerato che, specie per i reati di mafia, le relazioni familiari giocano un ruolo primordiale.
La Corte ha, invece, ravvisato la violazione dell’ art. 8 CEDU con riferimento alle misure di controllo della corrispondenza: infatti, pur preso atto dell’entrata in vigore della legge n. 95/2004, che ha modificato la legge sull’ordinamento penitenziario, con specifico riferimento alla regolamentazione del controllo della corrispondenza dei detenuti, ha constatato che le citate modifiche legislative non incidono sulle violazioni intervenute in precedenza, riconducibili all’assenza di una norma che prevedesse presupposti, durata, estensione delle misure restrittive e modalità di esercizio del potere di irrogazione.
La Corte, pertanto, ha attestato la violazione degli articoli 6 e 8 CEDU, rilevando che la constatazione delle violazioni intervenute costituisce sufficiente soddisfazione del danno morale lamentato.
La Corte ha poi ravvisato la violazione dell’art. 6 CEDU, par. l, con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sul fatto che i suoi ricorsi fossero stati esaminati oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge. Le valutazioni della Corte hanno in particolare posto l’accento sulla declaratoria di irricevibilità del ricorso avverso il quarto provvedimento poiché, in tal caso, la mancanza di qualsiasi decisione nel merito aveva annullato l’effetto del controllo giudiziario sul provvedimento stesso. D’altronde, se la legge nazionale prevede un termine di dieci giorni per la decisione dei ricorsi, la ragione della brevità del termine è da ricondurre all’impatto del regime speciale sui diritti dei detenuti e alla limitazione nel tempo della validità dei provvedimenti adottati.
È stato, invece, ritenuto infondato il motivo di ricorso basato sull’art. 14, poiché il ricorrente non aveva dimostrato di aver subito un trattamento diverso e deteriore rispetto a persone condannate per fatti di pari gravità.

Leggi tutto →

LEGITTIMA LA DETENZIONE IN ATTESA DEL’ESTRADIZIONE

Causa Bogdanovski c. Italia – Terza Sezione –sentenza 14 dicembre 2006 (ricorso n. 72177/01)
(in materia di detenzione in attesa di estradizione: dichiara non sussistente la violazione dell’articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà personale

  SCARICA IL DOC. ALLEGATO : SINTESI_BOGDANOVSKI.pdf

Leggi tutto →

AFFAIRE CRAXI C. ITALIE

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul caso CRAXI non ha rilevato le denunciate violazioni al diritto di difesa.
(Requête no 34896/97)
Sentenza del 5 décembre 2002

  SCARICA IL DOC. ALLEGATO : AFFAIRE_CRAXI_c._ITALIE[1] (1).doc

Leggi tutto →

L’ITALIA CONDANNATA DALLA CEDU PER LA CONTUMACIA

Causa Pititto c. Italia – Terza Sezione – sentenza 8 febbraio 2007 (ricorso n. 19321/03
(constata la violazione dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, CEDU relativi al diritto ad un equo processo poiché al condannato in contumacia, del quale non era provata la volontà di sottrarsi alla giustizia o l’inequivoca rinuncia al diritto a comparire in giudizio, l’ordinamento non aveva offerto la possibilità di chiedere che un altro giudice statuisse nuovamente, nel rispetto del diritto alla difesa, sul merito della imputazione)

Leggi tutto →

RUANDA, EX P.M. CONDANNATO PER CRIMINI CONTRO UMANITA-

(International Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Nchamihigo, Summary of the Judgement, 24 September 2008)
Quando è stato arrestato nel maggio 2001 lavorava nello stesso tribunale che mercoledì lo ha condannato all’ergastolo perché colpevole di genocidio e crimini contro l’umanità. Nascosto sotto falso nome esercitava come avvocato difensore, ma Siméon Nchamihigo ex assistente Pubblico ministero nella prefettura di Cyangugu in Ruanda, era già fra i ricercati del Tribunale Internazionale per il Ruanda (ICTR, sito in Arusha, Tanzania). L’ex Pm si trovava nello stesso tribunale che lo ha giudicato mercoledì (“nascosto” da una falsa identità e da un passaporto congolese), e faceva parte del consiglio di difesa di un alto ufficiale dell’esercito ruandese, anche lui sotto processo per lo sterminio di civili di etnia Tutsi. Durante un altro processo, però, un testimone ha riconosciuto dietro l’avvocato Sammy Bahati Weza, l’ex magistrato Nchamihigo, responsabile della morte di almeno duemila civili; si era occupato della pianificazione di massacri e della stesura delle liste (a fini di “pulizia etnica”) dei più influenti rappresentanti della comunità Tutsi della provincia. Secondo la Corte, la sua posizione nel sistema di giustizia del Paese è stata una seria aggravante. Da lui ci si «sarebbe aspettato che sostenesse il ruolo della legge e i principi di moralità» ma al contrario Nchamihigo si è dimostrato perfino «zelante nel portare avanti i suoi crimini». Con la pronuncia dei giudici di mercoledì salgono a 33 le condanne emesse dalla ICTR, istituita dal Consiglio di sicurezza dell’Onu nel 1994 (risoluzione n. 995), per giudicare i responsabili del genocidio ruandese. Nel 1994, da aprile a giugno, in soli cento giorni nel paese africano furono trucidati a colpi di machete oltre 800 mila civili di etnia Tutsi e Hutu moderati. In attesa di giudizio rimangono ora poco meno di trenta alti ufficiali e rappresentanti del governo ruandese

Leggi tutto →

CONTUMACIA, VIOLAZIONE DELL’ART. 6 CONVENZIONE EDU

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, SEZIONE SECONDA, 18.05.2004 – AFFAIRE SOMOGYI c. ITALIE
(Requête no 67972/01)
L’omesso accertamento della piena cognizione degli atti processuali determina l’illegittimità della dichiarazione di contumacia dell’imputato e integra la violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU ( Norme sul processo equo )

  SCARICA IL DOC. ALLEGATO : AFFAIRE_SOMOGYI_c._ITALIE[1].doc

Leggi tutto →

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – ESTRADIZIONE PER L’

Corte di Cassazione
Sentenza n. 48496 ud. 19/12/2008 – deposito del 30/12/2008
In tema di estradizione per l’estero, sussiste la condizione ostativa prevista dall’art. 705, comma primo, cod. proc. pen. (concernente l’ipotesi in cui “per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione,…è in corso procedimento penale…nello Stato”) allorquando »»

  LINK AL DOCUMENTO PROPOSTO :

Leggi tutto →