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Giurisprudenza delle Corti Italiane

MISURE PREVENZIONE> APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE MAFIOSA

Sentenza Cassazione penale , sez. I, 16 aprile 2007, n. 21048
In materia di misure di prevenzione da applicarsi nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, nell’ambito della previsione dell’art. 1, l. 31 maggio 1965 n. 575, il concetto di “appartenenza” a un’associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di “partecipazione”, risolvendosi in una situazione di contiguità all’associazione stessa che (pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe – con ruolo direttivo o non – del sodalizio mafioso) risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale; di tale che nella categoria dell’appartenenza deve essere indubbiamente ricondotta anche la situazione del concorso esterno nel reato associativo prefigurato dall’art. 416 bis c.p.

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MISURE PREVENZIONE PATRIMONIALI> SPROPORZIONE TRA REDDITO E PATRIMONIO

Sentenza della Corte di Cassazione penale , sez. II, 26 febbraio 2009, n. 10549………………
Al fine di disporre il sequestro preventivo e la conseguente confisca di beni patrimoniali previsti dall’art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv., con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992 n. 356, l’elemento della sproporzione tra il reddito dichiarato dal soggetto o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da sequestrare e, poi, da confiscare deve essere accertato attraverso una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche al momento dei singoli acquisti da parte del soggetto, il quale può esporre fatti e circostanze specifiche e rilevanti, indicando puntualmente le proprie giustificazioni.

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CONFISCA> INTERVENTO DEL TERZO CHE RIVENDICA LA PROPRIETA’

Cassazione penale , sez. VI, 29 settembre 2005, n. 41195
Il terzo che intenda rivendicare un bene di cui sia stata disposta la confisca ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 non può chiedere la revoca di detta misura ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (applicabile solo con riguardo alle misure di prevenzione di carattere personale) ma può promuovere incidente di esecuzione, a condizione che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione all’esito del quale la misura stessa è stata disposta, prospettando anche elementi di prova successivamente emersi ed a suo tempo non potuti acquisire perché non conosciuti; nella quale ipotesi l’eventuale azionabilità dell’incidente di esecuzione viene ad essere ricondotta entro un modello tipicamente revocatorio quale è quello (sotto il profilo della causa petendi) della revocazione prevista dall’art. 395 c.p.c.

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SOGGETTI PERICOLOSI EX ART. 1 L. N. 1423 DEL 1956 – APPLICABILITA’

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA PENALE – SENTENZA N. 33597 UD. 14 MAGGIO 2009 – DEPOSITO DEL 1 SETTEMBRE 2009
La Corte ha affermato che le misure patrimoniali di prevenzione previste nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa o, dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008, di uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p., si applicano anche nei confronti dei soggetti pericolosi ai sensi dell’art. 1, nn. 1) e 2), legge n. 1423 del 1956, attesa la natura meramente formale e non recettizia del rinvio operato all’art. 1 legge n. 575 del 1965 da parte dell’art. 19 della legge n. 152 del 1975.

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LE MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA AL VAGLIO DELLA CEDU

AFFAIRE GUZZARDI C. ITALIA
Alors,aussi sa “régularité” se discuterait puisque sur la
seule base des lois de 1956 et 1965 l’assignation à résidence ne revêt pas en
elle-même, indépendamment de ses modalités d’exécution, un caractère
privatif de liberté (paragraphe 94 ci-dessus). Il faudrait en outre contrôler le
respect des exigences du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3) (arrêt Lawless
du 1er juillet 1961, série A no 3, pp. 51-53, §§ 13-14). De toute manière, le
membre de phrase sous examen ne se prête pas à une politique de
prévention générale dirigée contre une personne ou catégorie de personnes
qui, à l’instar des mafiosi, se révèlent dangereuses par leur propension
permanente à la délinquance; il se borne à ménager aux États contractants le
moyen d’empêcher une infraction concrète et déterminée. Cela ressort à la
fois de l’emploi du singulier (“une infraction”, “celle-ci”; arrêt Matznetter
du 10 novembre 1969, série A no 10, pp. 40 et 43, opinions séparées de
MM. Balladore Pallieri et Zekia) et du but de l’article 5 (art. 5), assurer que
nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa liberté (arrêt Winterwerp précité,

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LE MISURE DI PREVENZIONE ANCHE AI CONCORRENTI ESTERNI

Cassazione penale , sez. VI, 22 gennaio 2009, n. 17229
Le misure di prevenzione personale e patrimoniale disciplinate dalla l. 575/1965 si applicano anche a carico di coloro che siano indiziati di appartenere a un’associazione mafiosa nella qualità di concorrenti esterni. La distinzione che sussiste tra la nozione di “appartenenza” regolata dall’art. 1 l. 575/1965 e quella di “partecipazione” punita ai sensi dell’art. 416 bis c.p. si riflette nella possibilità di assoggettare alle sanzioni preventive antimafia anche i soggetti che svolgano attività contigue e di sostegno dell’organizzazione criminale. Nel caso in cui l’impresa mafiosa (nella specie una banca) risulti gestita in modo da entrare stabilmente nel circuito delle attività criminali di un gruppo mafioso, possono essere sottoposti a confisca tutti i proventi dell’attività d’impresa, senza alcun ulteriore accertamento circa l’origine lecita o meno di tali utili. Ne deriva che possono essere confiscate le somme attribuite per la percezione dei dividendi e per la cessione del pacchetto azionario dell’impresa.

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LA CONFISCA HA NATURA DI PENA O MISURA DI SICUREZZA

Cassazione penale , sez. III, 24 settembre 2008, n. 39172
L’istituto della confisca, il cui contenuto consiste sempre nella privazione di beni economici, può presentarsi con varia natura giuridica, in quanto essa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero di misura giuridica civile o amministrativa. In particolare, mentre la confisca prevista dall’art. 240 c.p. ha natura di misura di sicurezza, quella prevista anche per equivalente dall’art. 322 ter c.p. viene ad assumere carattere eminentemente sanzionatorio, giacché viene ad assolvere a una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza. Proprio dalla rilevata natura sanzionatoria della confisca ex art. 322 ter c.p. discende l’impossibilità di applicazione retroattiva a fatti anteriormente commessi: ciò dovendolo desumere, oltre che dall’art. 15 l. 29 settembre 2000 n. 300, dall’art. 25 cost. nonché dall’art. 7, comma 1, seconda parte, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848. (Nella specie, da queste premesse, la Corte ha annullato un provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro adottato a fini di confisca ex art. 322 ter c.p., sul rilievo che i fatti oggetto di indagine erano stati commessi anteriormente all’entrata in vigore della l. 24 dicembre 2007 n. 244, il cui art. 1, comma 143, tale forma di confisca per equivalente aveva esteso ai reati tributari previsti dagli art. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74).

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CONFISCABILI I BENI ACQUISITI PRIMA DELLA PERICOLOSITA’

Cassazione penale , sez. II, 08 aprile 2008, n. 21717
In tema di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal preposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si riferisce l’accertamento dell’inizio della pericolosità, perché l’unico presupposto di legge per l’adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l’inizio di un procedimento di applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito e di cui non sia provata la legittima provenienza.

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IL DECRETO SICUREZZA ESTENDE LA CONFISCA A TUTTE LE MISURE DI PREVE

Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza n. 6000 ud. 04/02/2009 – deposito del 11/02/2009.
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI – AMBITO DI APPLICAZIONE – EFFETTI DELL’ABROGAZIONE DELL’ART. 14 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 N. 55, PREVISTA DALL’ART. 11-TER DEL “DECRETO SICUREZZA”
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa agli effetti scaturenti dall’abrogazione dell’art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55, prevista dall’art. 11-ter del “decreto sicurezza” (decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. »»

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